La potestà di Governo nella Chiesa
I laici possono esercitarle? Da dove deriva il potere nella Chiesa? Cosa dice il Codice?
Il canone 129 del Codice di Diritto Canonico offre tutti gli elementi che ci aiutano a impostare esattamente i termini delle questioni che si affacciano alla nostra riflessione:
«Sono abili alla potestà di governo, che propriamente è nella Chiesa per istituzione divina e viene denominata anche potestà di giurisdizione, coloro che sono insigniti dell'ordine sacro, a norma delle disposizioni del diritto.
Nell'esercizio della medesima potestà, i fedeli laici possono cooperare a norma del diritto».
Da dove deriva il potere nella Chiesa? Chi può esercitarlo? Alla luce del Codice e del Concilio Ecumenico Vaticano II (Lumen Gentium) possiamo chiarire - una volta per tutte - questa questione che è particolarmente importante e deve preoccupare sia i presbiteri che i vescovi. In Praedicate Evangelium, infatti, troviamo scritto: «Non si può non tenerne conto nell’aggiornamento della Curia, la cui riforma, pertanto, deve prevedere il coinvolgimento di laiche e laici, anche in ruoli di governo e di responsabilità» e ancora «ogni Istituzione curiale compie la propria missione in virtù della potestà ricevuta dal Romano Pontefice in nome del quale opera con potestà vicaria nell’esercizio del suo munus primaziale. Per tale ragione qualunque fedele può presiedere un Dicastero o un Organismo, attesa la peculiare competenza, potestà di governo e funzione di quest’ultimi».
Ma è davvero così? Il potere può scaturire dalla missio canonica affidata dal Pontefice? Analizziamo la questione: